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Tribunale di Bologna > Risarcimento danni
Data: 13/01/2009
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 9/09
Parti: Antonio O. e altri / I.M.P.L.E. S.r.l. /ACER
DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - DANNO NON PATRIMONIALE – RISARCIBILITA’ – CRITERI DI VALUTAZIONE EQUITATIVA: UNA MENSILITA’ PER OGNI MESE DI DEMANSIONAMENTO


Art. 2103 Cod. Civ.

Art. 2043Cod. Civ.

 

 

Dopo aver chiesto ed ottenuto dallo stesso Tribunale di Bologna una sentenza di accertamento di lavoro subordinato nei confronti di Telecom Italia - presso la quale aveva lavorato in forza di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo,  ritenuto illecito -  un lavoratore conveniva nuovamente in giudizio la stessa società, lamentando di essere stato inquadrato nel quarto livello, con assegnazione di mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, anziché nel quinto livello, come veniva indicato  nella parte motiva della sentenza stessa. Egli infatti, mentre in precedenza  si occupava di gestione dei softrware e delle banche dati informatiche dell’impresa, controllando il loro regolare funzionamento ed intervenendo nei casi di blocco del sistema, anche in orario notturno e quindi con turni di reperibilità, successivamente alla ricostruzione del rapporto egli era stato addetto al servizio clienti del call center, in risposta alle chiamate ai nn. 187 prima e 191 poi.

In corso di  causa, la Corte d’Appello di Bologna statuiva espressamente il diritto del lavoratore all’inquadramento al quinto livello. Accertato ciò, e considerato “indubitabile che l’inquadramento attualmente riconosciuto è al quarto livello e pertanto deve ritenersi che le mansioni svolte siano deteriori rispetto a quelle che egli ha diritto di svolgere”, ed appurato che “la dequalificazione è in re ipsa, e discende dalla forza esecutiva della sentenza già resa inter partes” il Giudice si pone il problema “di valutare l’esistenza  e l’ammontare dei danni alla professionalità”. Infatti “perché sussista il danno e il conseguente diritto al risarcimento occorre provare non solo la dequalificazione, che in questo giudizio è un postulato da non muovere, ma la perdita di un bene non patrimoniale, rappresentato dalla professionalità e dalla sua proiezione soggettiva, in termini di autostima, di soddisfazione personale, di riconoscibilità sociale del proprio lavoro”.

Dopo aver accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che le competenze professionali relative al lavoro svolto in precedenza erano andate perdute a seguito del trasferimento al call center, ove le procedure sono del tutto predeterminate, il Tribunale così si pronuncia: “Il risarcimento del danno deve avere carattere globale e non può che essere equitativa: esso deve tener conto anche di una particolare afflittività del comportamento tenuto da Telecom, che ha negato al ricorrente l’inquadramento cui aveva diritto anche dopo due pronunce giudiziali. Si stima equo liquidare il danno in misura pari alle retribuzione mensile per tutto il tempo della dequalificazione subita”.